Sez. L - , Sentenza n. 5961 del 12/03/2018 (Rv. 647515 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Pensione di anzianità - Divieto di cumulo con i redditi da lavoro - Deroga ex art. 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - Requisito contributivo - Computo - Contribuzione figurativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
In materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro, l'art. 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002 - concernente il computo del requisito dell'anzianità contributiva pari a 37 anni che, unitamente all'età di 58 anni, consente la cumulabilità integrale della pensione di anzianità con i redditi da lavoro autonomo o dipendente - deve essere inteso nel senso che i contributi utili allo scopo siano costituiti dalla sola contribuzione effettiva in quanto, quando il suddetto articolo, ai fini della deroga al divieto di cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro, richiama un'anzianità contributiva di 37 anni non può che riferirsi ai contributi utili ai fini del conseguimento della stessa pensione di anzianità oggetto della norma, con esclusione pertanto della contribuzione figurativa utile soltanto per la misura della pensione, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)