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Sez. 2, Sentenza n. 3317 del 16/10/1968 (Rv. 336318 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - SOTTOSUOLO - NOZIONE - SUOLO ADIACENTE O CIRCOSTANTE.*
Stato
decisa il 1968-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336318-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - SOTTOSUOLO - NOZIONE - SUOLO ADIACENTE O CIRCOSTANTE.*

Il suolo - e quindi il sottosuolo - che e presunto comune fra i condomini di un edificio, salvo che il contrario non risulti dal titolo, e unicamente quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni dell'edificio stesso, mentre il suolo adiacente o circostante puo rientrare tra le cose comuni soltanto per diverso titolo, potendo, secondo i principi che regolano la materia, trovarsi in rapporto di accessorieta o di pertinenza con l'edificio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)