Sez. 2, Sentenza n. 3317 del 16/10/1968 (Rv. 336318 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - SOTTOSUOLO - NOZIONE - SUOLO ADIACENTE O CIRCOSTANTE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN PARTICOLARE - SUOLO - SOTTOSUOLO - NOZIONE - SUOLO ADIACENTE O CIRCOSTANTE.*
Il suolo - e quindi il sottosuolo - che e presunto comune fra i condomini di un edificio, salvo che il contrario non risulti dal titolo, e unicamente quello occupato e circoscritto dalle fondamenta e dai muri perimetrali esterni dell'edificio stesso, mentre il suolo adiacente o circostante puo rientrare tra le cose comuni soltanto per diverso titolo, potendo, secondo i principi che regolano la materia, trovarsi in rapporto di accessorieta o di pertinenza con l'edificio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)