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Sez. 6, Sentenza n. 35867 del 10/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286966-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Rendiconto - Osservazioni e contestazioni - Legittimazione del consulente tecnico - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286966-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)