Sez. 6, Sentenza n. 35867 del 10/09/2024 Cc. (dep. 25/09/2024) Rv. 286966-01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Procedimento di prevenzione - Rendiconto - Osservazioni e contestazioni - Legittimazione del consulente tecnico - Esclusione - Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il consulente tecnico non è legittimato a depositare autonomamente eventuali osservazioni e contestazioni al rendiconto della gestione, non potendo essere considerato «parte interessata» a norma dell'art. 43, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 43 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)