Sez. 1, Sentenza n. 2908 del 09/09/1968 (Rv. 335660 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - IRRILEVANZA.*
La chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio del debitore e del curatore, la cui legittimazione non viene meno perche nel giudizio medesimo si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno e percio se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)