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Sez. 2, Sentenza n. 10 del 04/01/1969 (Rv. 337796 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PIANO O APPARTAMENTO SOGGETTO AD USUFRUTTO - CONVOCAZIONE DEL NUDO PROPRIETARIO O DELL'USUFRUTTUARIO - CRITERIO DI CUI ALL'ART 67 DISP ATT COD CIV - CONTRARIETA ALLA DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO - ESCLUSIONE QUALIFICAZIONE DELLE OPERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337796-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - PIANO O APPARTAMENTO SOGGETTO AD USUFRUTTO - CONVOCAZIONE DEL NUDO PROPRIETARIO O DELL'USUFRUTTUARIO - CRITERIO DI CUI ALL'ART 67 DISP ATT COD CIV - CONTRARIETA ALLA DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA NUDO PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO - ESCLUSIONE QUALIFICAZIONE DELLE OPERE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Nel caso in cui faccia parte del condominio un piano o appartamento oggetto di usufrutto, a norma dell'art 67 disp att cod civ, il nudo proprietario deve essere chiamato a partecipare alle assemblee condominiali indette per deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria se, invece, si tratta di affari di ordinaria amministrazione o di godimento delle cose e dei servizi comuni, deve essere dato avviso all'usufruttuario, il quale, quindi, non puo dare validamente il suo voto su materia riservata al nudo proprietario. Tale criterio, che si fonda sulla natura delle opere da deliberare, non e contrario alla disciplina delle spese dettata dalle norme specifiche dell'usufrutto (art 1004 e 1005 cod civ,) ed, in particolare, l'art 67 disp att cod civ non contrasta con l'art 1005 cod civ, benche nell'uno si parli di manutenzione straordinaria e nell'altro di riparazioni straordinarie. Poiche per riparazione si intende l'opera che rimedia ad un'alterazione gia verificatasi nello stato delle cose in conseguenza dell'uso o per cause naturali, e per manutenzione si intende l'opera che previene l'alterazione, e da ritenersi che non interessa la maggiore o minore attualita del danno da riparare, ma rileva la essenza e la natura dell'opera, il suo carattere di ordinarieta o straordinarieta, poiche solo tale caratterizzazione incide sul diritto di cui l'uno o l'altro dei due soggetti sono titolari spettando all'usufruttuario l'uso e il godimento della cosa, salva rerum substantia, necessariamente si deve a lui lasciare la responsabilita e l'Onere di provvedere a tutto cio che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva si devono, invece, riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa, perche afferiscono alla nuda proprieta. La qualificazione delle opere, e l'attribuzione all'una o all'altra categoria, spettano al giudice di merito, involgendo anche indagini di fatto, ed il relativo apprezzamento si sottrae a censura in Sede di legittimita, se sia sorretto da esatti criteri normativi e sia adeguatamente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)