diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 15010 del 21/11/2000 (Rv. 541943 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Delibera di approvazione del bilancio - Indicazione analitica delle spese per l'uso e la conservazione delle parti comuni - Necessità - Conseguenze in tema di ripartizione delle spese fra nudo proprietario ed usufruttuario.
Stato
decisa il 2000-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541943-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE

La delibera con cui il condominio approva il preventivo o il rendiconto per le spese, ordinarie e straordinarie, deve, a pena di invalidità per contrarietà alle norme che disciplinano i diritti e gli obblighi dei partecipanti al condominio, distinguere analiticamente quelle occorrenti per l'uso da quelle occorrenti per la conservazione delle parti comuni. In tal modo è altresì possibile, se tra i partecipanti vi sono usufruttuari - il cui diritto non solo di partecipazione, ma anche di voto alla relativa assemblea, è riconosciuto perché gode degli impianti, delle cose e dei servizi comuni - ripartire tra i medesimi e i nudi proprietari dette spese in base alla natura delle stesse, secondo i criteri stabiliti dagli art.. 1004 e 1005 cod. civ., con una mera operazione esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1004, Cod. Civ. art. 1005, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)