Sez. 1, Sentenza n. 686 del 04/03/1968 (Rv. 331883 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - IN CONTO CORRENTE- RECESSO DELLA BANCA PER GIUSTA CAUSA - LICEITA.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO - IN GENERE - IN CONTO CORRENTE- RECESSO DELLA BANCA PER GIUSTA CAUSA - LICEITA.*
Nel contratto di apertura di credito bancario in conto corrente, il conto corrente ha funzione accessoria e strumentale rispetto al contratto di apertura di credito. La banca non puo essere privata del fondamentale diritto di revoca immediata per giusta causa del fido concesso solo perche l'utilizzazione di questo avvenga in conto corrente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)