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Sez. 1, Sentenza n. 565 del 01/03/1973 (Rv. 362620 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO STRUMENTALE - CONTRASTO CON NORMA DISPOSITIVA DEL CONTRATTO PREVALENTE - IRRILEVANZA - CONVENZIONE UNITARIA - INTERPRETAZIONE - DELLE SINGOLE CLAUSOLE - CRITERIO.*
Stato
decisa il 1973-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362620-01

CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE - CONTRATTO STRUMENTALE - CONTRASTO CON NORMA DISPOSITIVA DEL CONTRATTO PREVALENTE - IRRILEVANZA - CONVENZIONE UNITARIA - INTERPRETAZIONE - DELLE SINGOLE CLAUSOLE - CRITERIO.*

In tema di autonomia contrattuale, una volta accertato che le parti hanno dato norma ai loro reciproci rapporti per mezzo di un unico contratto nel quale hanno fatto confluire, con funzione strumentale, anche elementi di un contratto diverso da quello tipico prevalente, non puo negarsi efficacia, sol perche contrastante con una norma (nella specie, dispositiva) pertinente alla regolamentazione legale di quest'ultimo (nella specie, apertura di credito), ad una clausola dalle parti stipulata, nell'Esercizio della loro privata autonomia, per regolare il negozio strumentale (nella specie, conto corrente bancario di corrispondenza). Invero, se la combinazione di distinti schemi negoziali da luogo ad una convenzione unitaria, in connessione con l'unicita della funzione economico-sociale perseguita, ogni clausola di tale convenzione puo essere adeguatamente apprezzata, nell'indagine ermeneutica cui il giudice deve procedere, soltanto se venga esaminata, quanto alla sua portata ed alla sua compatibilita con tutte le altre, nel contesto della complessiva disciplina che le parti, nei limiti e con l'efficacia delle manifestazioni di privata autonomia, hanno data al rapporto. (fattispecie riguardante un'apertura di credito utilizzabile in conto corrente, nella quale le parti avevano pattuito la reciproca facolta di richiedere in ogni momento il pagamento immediato - senza quindi il preavviso previsto, per l'apertura di credito a tempo indeterminato, dall'art 1845, comma terzo, cod civ - di quanto dovuto in base alle risultanze del conto). (V 1333/71, mass n 351539; 686/68, mass n 331883; 1034/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1856

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)