Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 (Rv. 625756 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Impugnazione da parte del legittimario di una vendita del "de cuius" - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione (Lesione della quota di legittima) - Esercizio - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)