Sez. 2, Sentenza n. 24134 del 13/11/2009 (Rv. 610015 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Impugnazione da parte del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione (Lesione della quota di legittima) - Esercizio - Necessità - Fondamento - Riacquisto del bene al patrimonio ereditario in quanto erede legittimo - Operatività delle limitazioni della prova - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius" siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a "causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 536, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)