Sez. 5 - , Sentenza n. 8221 del 22/03/2023 (Rv. 667096 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap - Certificazione dell’invalidità - Necessità - Autocertificazione da parte del portatore di handicap - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 2, comma 9, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, non essendo sufficiente l'autocertificazione resa dal soggetto portatore di handicap.
Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 9, Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1, DM Finanze 14/03/1998 art. 2 com. 2, Decreto Legge 16/07/2000 num. 76 art. 29 bis, DM Finanze 07/04/2021 art. 1, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)