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Sez. 5 - , Sentenza n. 36888 del 26/11/2021 (Rv. 663062 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA | Aliquota agevolata - Cessione di beni destinabili a soggetti portatori di handicap - Attestazione dell’invalidità - Autocertificazione da parte dell’acquirente - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663062-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE IVA

In tema di IVA, nel caso di cessione di beni a soggetti portatori di handicap, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata ex art. 2, comma 9, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, è necessaria la certificazione dell'invalidità rilasciata dall'unità sanitaria locale (USL) competente, la quale è espressamente richiesta dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 non essendo sufficienti eventuali dichiarazioni del cessionario del bene a liberare il cedente - il quale è responsabile dell'IVA dovuta - da tale sua responsabilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria

DM Finanze 14/03/1998 art. 2 com. 2, DM min. EFI 07/04/2021 art. 1, Decreto Legge 29/05/1989 num. 202 art. 1 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 263 art. 1, Decreto Legge 16/07/2020 num. 76 art. 29 bis, Legge 11/09/2020 num. 120 art. 1, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 2 com. 9, Legge 28/02/1997 num. 30 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)