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Sez. 1, Sentenza n. 9691 del 20/08/1992 (Rv. 478595 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere | Regione Sicilia - Autorizzazione del sindaco di un comune a stare in giudizio in nome e per conto dello stesso - Provvedimento della giunta municipale - Efficacia immediata - Sospensione od annullamento da parte dell'autorità di controllo - Operatività "ex nunc" - Incidenza sul processo in corso.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478595-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - In genere

Nell'ambito della Regione Sicilia, ed al fine dell'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune, il provvedimento della giunta municipale, che non abbisogna di ratifica da parte del consiglio (art. 63 della legge regionale 15 marzo 1963 n. 16), è dotato di immediata efficacia, mentre l'eventualità della sua sospensione od annullamento, da parte dell'autorità di controllo, opera "ex nunc" (art. 13 della legge regionale 21 febbraio 1976 n. 1), e, quindi, può incidere solo sulla relativa prova a carico della parte che opponga il suo verificarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 art. 63, Legge Reg. Sicilia 21/02/1976 num. 1 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)