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Sez. 1, Sentenza n. 13412 del 08/06/2006 (Rv. 590300 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI | Regione Sicilia - Comune - Rappresentanza processuale - Sindaco - Autorizzazione della Giunta municipale ad agire e contraddire - Necessità - Limiti - Successione di normativa statale e regionale.
Stato
decisa il 2006-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590300-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - ENTI PUBBLICI

Nell'ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull'ordinamento degli enti locali (art. 14, lett.p, dello Statuto), il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della Giunta municipale, vigente la legge reg. Sicilia n. 16 del 1963 ed anche dopo l'entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142 del 1990, i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dall'art. 1 della legge regione Sicilia n. 48 del 1991, con disciplina non modificata dalla successiva legge reg. Sicilia n. 26 del 1993. Successivamente, sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con l'intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta legge n. 131 del 2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla legge statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al T.U. approvato con d.lgs. n. 267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione giuntale (come anche confermato dalle leggi regionali nn. 23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al sindaco o ai dirigenti a stare in giudizio in nome e per conto del comune).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 lett. P CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 15/03/1963 num. 16 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 03/12/1991 num. 44 art. 15, Legge Reg. Sicilia 11/12/1991 num. 48 art. 1, Legge Reg. Sicilia 26/08/1992 num. 7 art. 13, Legge Reg. Sicilia 01/09/1993 num. 26 art. 41 com. 20, Legge Reg. Sicilia 05/07/1997 num. 23, Legge Reg. Sicilia 16/10/1997 num. 39, Legge Reg. Sicilia 23/12/2000 num. 30 art. 26, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 36, Legge 18/08/2000 num. 267 CORTE COST., Legge 05/06/2003 num. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)