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Sez. 3, Sentenza n. 510 del 14/03/1962 (Rv. 250798 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - IPOTESI - DIRITTI ALLA RESTITUZIONE - PERDITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250798-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DOMANDE CONSEGUENTI ALLA CASSAZIONE - DOMANDE RESTITUTORIE - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO - IPOTESI - DIRITTI ALLA RESTITUZIONE - PERDITA - ESCLUSIONE.*

Dalla cessazione della Competenza del giudice di rinvio non deriva la perdita definitiva dei diritti alla restituzione, alla riduzione in pristino, ecc essendo questi diritti non meramente processuali, ma anche di ordine sostanziale, derivanti dal generale principio della ripetizione dell'indebito. La Competenza del giudice di rinvio ad emettere qualsiasi pronuncia restitutoria e conseguenziale alla sentenza della Corte di Cassazione cessa, innanzitutto, nell'ipotesi di Estinzione del giudizio di rinvio, per mancata riassunzione nel termine perentorio di un anno dalla pronuncia della suprema Corte per il verificarsi di una causa estintiva successiva alla riassunzione. In tal caso, mutano, a rigore l'essenza stessa e l'oggetto dell'Azione di restituzione o di ripetizione, in quanto trattasi non piu di dare attuazione all'efficacia restitutoria della sentenza del supremo collegio, ma di togliere alla parte o alle parti tutto cio che esse hanno conseguito per effetto di tutto il processo e di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, e che siano travolte dall'Estinzione, investendo la Estinzione del giudizio di rinvio tutto il processo in tutti i suoi gradi e in tutte le sue fasi. Inoltre, la Competenza del giudice di rinvio a provvedere sulle domande di restituzione, di riduzione in pristino ecc viene meno anche nel caso che il processo di rinvio siasi, in qualsiasi tempo, chiuso dinanzi a lui con sentenza definitiva, senza che gli siano state proposte dette domande, e senza, quindi, che egli abbia avuto possibilita di pronunciarsi sulle stesse. (Conf 737/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)