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Sez. 1, Sentenza n. 10259 del 07/09/1992 (Rv. 478652 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Introduzione dell'opposizione prima del decreto di espropriazione - Interessi sulla somma accertata - Decorrenza dalla data del provvedimento ablativo - Necessità - Anteriorità del giudizio di opposizione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478652-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In materia di espropriazione per pubblica utilità ed in caso di giudizio di opposizione alla stima introdotto anteriormente all'emissione del decreto di esproprio, a conclusione del quale sia stato ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'intero ammontare dell'indennità giudizialmente accertata (non risultando avvenuto il deposito dell'indennità come determinata dall'apposita Commissione presso il competente ufficio tecnico erariale), gli interessi sulla somma dovuta per il titolo in questione possono decorrere solo dalla data del provvedimento ablativo, senza che rilevi l'anteriorità del giudizio di opposizione; in quanto soltanto col decreto di espropriazione sorge il diritto degli espropriati all'indennità e solo dalle relative date può sorgere il credito per le prestazioni accessorie degli interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)