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Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 01/03/1996 (Rv. 496093 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Mancanza del decreto di esproprio - Inammissibilità della domanda - Domanda di risarcimento dei danni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496093-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Costituisce "condizione dell'azione" l'evento - fattuale o giuridico - che, quand'anche insussistente al momento della proposizione della domanda, consente al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato. Pertanto, con riguardo a procedimento di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, qualora la pronuncia del decreto d'esproprio - che integra una condizione della predetta azione -, insussistente al tempo della domanda, non si sia verificata neppure al momento della decisione, la Corte d'Appello non viene messa in grado di pronunziarsi sulla questione relativa all'adeguatezza dell'indennità ed il proprietario, sempreché ne sussistano i presupposti, ha soltanto diritto a formulare una domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima del suolo di sua proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)