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Sez. 3, Sentenza n. 217 del 23/01/1976 (Rv. 378872 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - MOBILE PIGNORATO NELL'AZIENDA - FATTURA DELL'ANTERIORE ACQUISTO - PROVA TESTIMONIALE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378872-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - CASA E AZIENDA DEL DEBITORE (LIMITI PROBATORI) - MOBILE PIGNORATO NELL'AZIENDA - FATTURA DELL'ANTERIORE ACQUISTO - PROVA TESTIMONIALE - PRECLUSIONE.*

Il terzo opponente a norma dell'art 619 cod proc civ non puo provare mediante testimoni l'anteriorita, rispetto al pignoramento, di una fattura comprovante l'acquisto da parte sua del bene mobile pignorato nell'azienda del debitore esecutato. All'ammissione della prova testimoniale si oppone, infatti, il duplice divieto derivante sia dall'art 621 cod civ, che nega al terzo la possibilita di provare per testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa e nell'azienda del debitore, sia dal piu generale principio, secondo il quale i fatti idonei a stabilire la certezza della data di una scrittura privata non autenticata e, quindi, l'anteriorita della formazione di tale documento ai fini della opponibilita ai terzi, a norma dell'art 2704 cod civ, non possono costituire oggetto della prova testimoniale. (V 1806/72, mass n 358791; (V 1430/69, mass n 340200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)