Sez. 1, Sentenza n. 13813 del 08/11/2001 (Rv. 550082 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Prova per testi o presunzioni vertente direttamente sulla data - Ammissibilità - Esclusione - Prova vertente sull'anteriorità della formazione del documento - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
Il creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare del proprio credito, fondato su scrittura privata non autenticata, attesi i limiti posti dall'art. 2704 cod. civ., non può avvalersi della prova per testi o di presunzione al fine di stabilire la certezza della data della scrittura, potendo avvalersene solo al fine di dimostrare in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)