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Sez. 1, Sentenza n. 13813 del 08/11/2001 (Rv. 550082 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Prova per testi o presunzioni vertente direttamente sulla data - Ammissibilità - Esclusione - Prova vertente sull'anteriorità della formazione del documento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550082-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE

Il creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare del proprio credito, fondato su scrittura privata non autenticata, attesi i limiti posti dall'art. 2704 cod. civ., non può avvalersi della prova per testi o di presunzione al fine di stabilire la certezza della data della scrittura, potendo avvalersene solo al fine di dimostrare in modo certo l'anteriorità della formazione del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)