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Sez. 1, Sentenza n. 10558 del 27/11/1996 (Rv. 500846 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Fogli di registrazione del cronotachigrafo - Conservazione - Soggetti obbligati ex regolamento C.E.E. del 20 dicembre 1985 n. 3821 - Autotrasportatori autonomi non impieganti manodopera subordinata - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500846-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di circolazione stradale, l'obbligo di conservazione dei fogli di registrazione imposto dal secondo comma dell'art. 14 del Regolamento C.E.E. (del Consiglio) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 grava indistintamente su tutti coloro che adibiscono al trasporto su strada di viaggiatori o merci un veicolo sul quale, secondo lo stesso Regolamento C.E.E. e le norme interne, deve essere montato ed utilizzato un cronotachigrafo: quindi, anche sugli autotrasportatori autonomi che non impiegano manodopera subordinata e non soltanto su quelli che - quali datori di lavoro - utilizzino gli stessi veicoli tramite la guida da parte di conducenti dipendenti.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1985 num. 3821 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)