Sez. 1, Sentenza n. 5235 del 12/05/1995 (Rv. 492241 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Regime antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada - Fogli di registrazione dei cronotachigrafi - Mancata conservazione per almeno un anno - Sanzione - Disciplina applicabile.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Con riferimento a fatti intervenuti precedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, la mancata conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi per almeno un anno è sanzionata dall'art. 19 della legge 13 novembre 1978 n. 727 (con riferimento all'art. 16 n. 2 del regolamento CEE 20 luglio 1970 n. 1463, poi sostituito dall'art. 14 n. 2 del regolamento CEE 20 dicembre 1985 n. 3821), e non invece dalla disposizione dell'art. 127 del codice della strada del 1959 (nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1974 n. 62) relativa alla mancata conservazione dei libretti individuali. La sproporzione delle sanzioni applicabili nelle due diverse ipotesi non è irrazionale, attesa la maggiore gravità della sanzione applicabile per l'omessa conservazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo, che serve a controllare non solo i tempi di attività e di riposo degli equipaggi dei veicoli adibiti a autotrasporto di merci, ma anche i dati relativi alla velocità ed al percorso dei veicoli al fine di garantire la sicurezza della circolazione.
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 127), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 127, Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19, Regolam. Comunitario del 1970 num. 1463 art. 16, Regolam. Comunitario del 1985 num. 3821 art. 4, Legge 14/02/1974 num. 62 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)