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Sez. L, Ordinanza n. 26191 del 25/09/2025 (Rv. 676585-01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Disciplina dei contratti a termine - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Clausola di tacita rinnovazione del contratto - Legittimità - Recesso ingiustificato ante tempus del preponente - Conseguenze - Indennità sostitutiva del preavviso - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676585-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)