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Sez. L, Sentenza n. 7426 del 17/06/1992 (Rv. 477782 - 01)

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni) | Disciplina dei rapporti a termine di lavoro subordinato - Applicabilità - Esclusione - Conseguenza - Rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta - Successivo recesso ingiustificato "ante tempus" - Effetti - Diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477782-01

Agenzia (contratto di) - In genere (nozioni, caratteri, distinzioni)

La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non opera con riferimento al rapporto di agenzia. È pertanto legittima la clausola di tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta" del rapporto di agenzia, senza che dalla reiterata rinnovazione del contratto a termine possa trarsi la conseguenza di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato; nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato "ante tempus" del preponente dal rapporto, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso, ma al risarcimento del danno derivante da detto recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)