Sez. U, Sentenza n. 4622 del 06/11/1989 (Rv. 464062 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - E.N.A.I.P. (ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE) - NATURA PRIVATISTICA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - E.N.A.I.P. (ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE) - NATURA PRIVATISTICA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'e.N.A.I.P. (ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) ha natura privatistica, con conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché - ai sensi della legge 20 marzo 1975 n. 70 (sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 - al suindicato datore di lavoro, in difetto di un'espressa previsione di legge o di specifico atto ricognitivo, non può essere riconosciuta la qualità di ente pubblico non economico, essendo allo stesso fine irrilevante che esso operi in settore concernente finalità pubblicistiche e sociali, sia sottoposto a controlli e si giovi di finanziamenti dello stato o di altri enti pubblici. (V 435/89, mass n 461558; (V 2266/88, mass n 458073; (V 2584/85, mass n 440390).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)