Sez. U, Sentenza n. 435 del 25/01/1989 (Rv. 461558 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONI E CRITERI - IN GENERE - CENTRO SOCIALE DI TUTELA MINORILE - RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONI E CRITERI - IN GENERE - CENTRO SOCIALE DI TUTELA MINORILE - RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTI - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Il rapporto di lavoro subordinato, che si instauri con un centro sociale di tutela minorile (nella specie, per prestazioni dirette alla formazione professionale di minori in carcere), ha natura privatistica, e spetta conseguenzialmente alla giurisdizione del giudice ordinario, considerando che al suddetto datore di lavoro, in difetto di un'espressa previsione di legge o di uno specifico provvedimento, non può essere riconosciuta la qualità di ente pubblico, restando in proposito ininfluente la circostanza che operi per finalità di ordine generale, su delega o sotto il controllo della pubblica amministrazione. (V 352/85, mass n 438562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)