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Sez. 3, Sentenza n. 4481 del 22/08/1985 (Rv. 441948 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441948-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - ESTREMI.*

La qualifica di coltivatore diretto - che legittima, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge n. 606 del 1966, l'acquirente o l'enfiteuta del fondo all'Esercizio della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto - va accertata alla stregua dell'art. 2083, in relazione all'art. 1647 cod. civ., riconoscendosi a colui che dedica la propria attività organizzata, in modo stabile e continuativo anche se non esclusivo, ai lavori agricoli, avvalendosi prevalentemente del lavoro proprio o di persone della sua famiglia, e che abbia una capacità lavorativa propria e/o familiare proporzionata alle esigenze del fondo del quale chiede il rilascio, e cioè non inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del fondo stesso, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 590 del 1965 (che ha modificato il precedente disposto dell'art. 2 della legge n. 604 del 1954 il quale imponeva di tenere conto a tal fine anche di altri fondi posseduti dall'acquirente). (V 4907/81, mass n 415647).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 31, Legge 22/07/1966 num. 606 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)