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Sez. 6, Sentenza n. 19468 del 08/04/2025 Cc. (dep. 26/05/2025) Rv. 288097-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Opponibilità del credito del terzo anteriore al sequestro - Prova del diritto - Credito risultante da appostazioni contabili pregresse e reiterate in corso di gestione aziendale autorizzata ex art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. n. 159 del 2011 - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288097-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il terzo creditore, ai fini dell'opponibilità alla procedura del credito anteriore al sequestro, deve fornire la prova del suo diritto anche se risultante dalle scritture dell'impresa sottoposta al vincolo con appostazioni contabili reiterate nel corso della gestione aziendale autorizzata ex art. 41, comma 1-sexies, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non essendo applicabile, in siffatti i casi, la disciplina dettata dall'art. 2709 cod. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'amministrazione giudiziaria autorizzata alla prosecuzione dell'attività aziendale rimane terza, ad eccezione dei casi riguardanti i rapporti commerciali essenziali e quelli di durata, previsti, rispettivamente, dagli artt. 54-bis e 56 d.lgs. citato, rispetto ai rapporti di dare e avere sorti precedentemente alla gestione).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 41, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54 bis, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 56, Cod. Civ. art. 2709

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)