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Sez. 6, Sentenza n. 10387 del 06/11/2024 Cc. (dep. 14/03/2025) Rv. 287710-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniale - Giudizio di verifica dei crediti - Crediti derivanti dall’esercizio della professione forense - Oneri gravanti sul richiedente l’ammissione al passivo - Indicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287710-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione patrimoniale, laddove nel procedimento incidentale di verifica sia chiesta l'ammissione al passivo di un credito derivante dall'esercizio della professione forense, l'istante non può limitarsi ad allegare la fattura emessa, ma è tenuto a provare la concreta esistenza del proprio diritto, documentando l'effettività e la consistenza dell'attività svolta mediante parcella delle spese sostenute e delle prestazioni rese, debitamente sottoscritta e corredata del parere della competente associazione professionale, atteso che il giudizio sul punto si caratterizza per l'attribuzione al giudice di poteri officiosi di verifica funzionali a contemperare l'esigenza di tutela dei creditori con l'interesse pubblico ad evitare la surrettizia precostituzione di crediti di comodo finalizzati a far rientrare il proposto nel possesso della ricchezza di illecita provenienza.

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 58, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)