diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 24246 del 21/11/2007 (Rv. 600362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento ingiustificato - Interesse all'affermazione giudiziale di una piuttosto che altra forma di illiceità - Sussistenza - Condizioni - Effetti in ordine alle conseguenze della illegittimità del recesso - Necessità - Fattispecie concernente il licenziamento di un dirigente.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento ingiustificato, non sussiste un interesse all'affermazione dell'esistenza di una forma di illiceità piuttosto che di un'altra, sotto il profilo della non giustificatezza, ove la distinzione non produca rilevanti effetti in ordine alle conseguenze dell'illegittimità del recesso (principio affermato in controversia in cui la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale - che a fronte dell'ingiustificatezza del licenziamento di un dirigente, aveva condannato il datore di lavoro a corrispondere soltanto una penale e l'indennità supplementare, rigettando la domanda di reintegrazione in ragione della qualifica dirigenziale rivestita dal lavoratore -, respingendo le censure del lavoratore, secondo cui il licenziamento "ad nutum" potesse essere intimato soltanto al dirigente apicale e non al dirigente meramente convenzionale, sul presupposto dell'inerenza delle censure al mero carattere illecito del licenziamento e non già agli effetti della reintegrazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)