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Sez. L - , Ordinanza n. 5372 del 22/02/2019 (Rv. 652776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Indennità previste dal c.c.n.l. - Spettanza - Presupposto - Ingiustificatezza - Impugnazione autonoma del licenziamento - Necessità - Esclusione - Accertamento incidentale - Sufficienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento del dirigente, quando l'erogazione delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro presupponga, in base al c.c.n.l. di settore, che il licenziamento non sia giustificato, l'ingiustificatezza può formare oggetto di un accertamento incidentale nel giudizio sulle spettanze economiche, senza necessità di un'autonoma impugnazione del licenziamento; ne consegue che la mancata presentazione o l'intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del recesso datoriale non precludono l'esame della domanda relativa alle indennità.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 13/04/1981 art. 19, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)