Sez. 3, Sentenza n. 38495 del 19/05/2016 Ud. (dep. 16/09/2016) Rv. 267582 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Intervento su costruzione originariamente abusiva - Nuovo illecito - Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorchè l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorchè l'opera abusiva perisca in tutto o in parte o necessiti di attività manutentive, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o di ristrutturarla o manutenerla senza titolo abilitativo, giacchè anche gli interventi di manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)