Sez. 3, Sentenza n. 40843 del 11/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005) Rv. 232364 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione originariamente abusiva - Ricostruzione o ristrutturazione - Nuovo illecito edilizio - Configurabilità - Fondamento.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio, in quanto allorchè l'opera precedentemente realizzata perisce in tutto o in parte il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla senza alcun titolo abilitativo anche se l'abuso non sia stato originariamente represso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)