Sez. U, Sentenza n. 519 del 27/07/1999 (Rv. 529033 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE | Mancanza della data della decisione del Consiglio Nazionale forense - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Principio di tassatività delle nullità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITÀ - IN GENERE
La mancanza della data della decisione del Consiglio Nazionale forense non comporta - in difetto di previsione espressa - la nullità della stessa, stante il principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge. (Nella specie la S.C. ha considerato anche che la data della pronuncia, per gli effetti che ne derivavano, poteva essere ricavata da quella della notifica)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)