Sez. L, Sentenza n. 1135 del 04/02/1998 (Rv. 512210 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Copia notificata carente dei requisiti di cui all'art. 14 legge n. 15 del 1968 - Inammissibilità dell'appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Non va dichiarato inammissibile l'appello quando la copia notificata sia carente dei requisiti di cui all'art. 14 legge n. 15 del 1968 (nella specie, per difetto della firma per esteso del cancelliere su ogni foglio intermedio e dell'indicazione del numero di fogli impiegati), atteso che per le violazioni di cui all'art. 14 legge n. 15 del 1968 citata non è comminata la sanzione della nullità e che l'art. 56 cod. proc. civ. sancisce in materia il principio di tassatività, sempre che le suddette carenze non siano tali da impedire una corretta identificazione dell'atto nel mondo giuridico, determinandone l'inesistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 56 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)