Sez. 2, Sentenza n. 1413 del 12/09/1970 (Rv. 347203 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORO PRESTATO DA PERSONA CONVIVENTE E DIRETTO AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE DI VITA PERSONALI E FAMILIARI - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - IN GENERE - LAVORO PRESTATO DA PERSONA CONVIVENTE E DIRETTO AL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE DI VITA PERSONALI E FAMILIARI - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro, cosi come e configurato dagli articoli 2094 e segg cod civ, e caratterizzato non soltanto dagli elementi della collaborazione nell'impresa altrui e della continuita delle prestazioni, ma anche, e soprattutto, dagli estremi dell'onerosita delle prestazioni medesime e dalla subordinazione estremi che ordinariamente difettano, quando l'attivita lavorativa e diretta al soddisfacimento di esigenze di vita personali e familiari ed e inoltre eseguita da persona convivente e legata a chi se ne avvantaggia da uno stretto vincolo di parentela.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)