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Sez. L, Sentenza n. 3001 del 14/05/1985 (Rv. 440719 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - IRRILEVANZA DELLA PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO UN DIVERSO ENTE PREVIDENZIALE - ART. 9 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939 N. 636 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440719-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - IRRILEVANZA DELLA PROSECUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO UN DIVERSO ENTE PREVIDENZIALE - ART. 9 DEL R.D.L. 14 APRILE 1939 N. 636 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218. (che prevede il requisito della contribuzione minima per cinque anni come presupposto per il riconoscimento della pensione d'Invalidità) nella parte in cui esclude da tale prestazione previdenziale il lavoratore, già iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria senza maturare il predetto periodo di contribuzione minima, il quale però - avendo posto fine al rapporto di natura privatistica per iniziare un nuovo rapporto di natura pubblicistica, assoggettato a diversa disciplina assicurativa e previdenziale - abbia proseguito la contribuzione relativa al nuovo rapporto assicurativo presso un diverso ente previdenziale, giacché da una parte la sostanziale diversità tra i due tipi di rapporto di lavoro giustifica la diversità di disciplina anche del rapporto assicurativo, d'altra parte la facoltà, contemplata dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione impedisce che la precedente copertura rimanga senza effetti.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 07/02/1979 num. 29 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)