Sez. L, Sentenza n. 7713 del 18/12/1986 (Rv. 449696 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - DOMANDA PRESSO LA GESTIONE DI ISCRIZIONI DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA DOMANDA STESSA - DISPOSIZIONE EX PRIMO COMMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI - DOMANDA PRESSO LA GESTIONE DI ISCRIZIONI DEL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA DOMANDA STESSA - DISPOSIZIONE EX PRIMO COMMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 29 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE - PORTATA.*
Nel caso in cui, ai sensi della prima delle due ipotesi previste dalla norma generale del primo comma dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia domandata presso la gestione in cui il lavoratore è iscritto all'atto della domanda stessa, la disposizione (di carattere speciale rispetto a quella suindicata) del primo comma dell'art. 7 della stessa legge non comporta l'applicabilità, ai fini della Determinazione del diritto e della misura della pensione unica, della disciplina in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa anche nella parte in cui tale disciplina (nella specie, art. 13 dello statuto del fondo pensioni per il personale della cassa di risparmio di Torino) subordini il diritto alla pensione ad un determinato periodo d'iscrizione e di effettiva contribuzione alla gestione stessa, ostandovi in particolare la considerazione che la citata norma generale dell'art. 2 della legge ha già unificato e parificato, ai fini sia del diritto alla pensione che della misura della medesima, i periodi assicurativi ammessi alla ricongiunzione, senza alcun riferimento - come è invece per la seconda ipotesi contemplata da questa stessa norma (domanda di ricongiunzione presentata a gestione nella quale il lavoratore possa far valere almeno otto anni di contribuzione) - ad un periodo minimo di effettiva attività lavorativa presso la gestione accentratrice. (V 3001/85, mass n 440719; (V 1154/84, mass n 440719).*
Riferimenti normativi: Legge 07/02/1979 num. 29 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)