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Sez. L, Sentenza n. 2392 del 19/04/1982 (Rv. 420271 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTO CONTINUATIVO ED OBBLIGATORIO CORRISPOSTO GIORNALMENTE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI TALUNE GIORNATE DI MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420271-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - EMOLUMENTO CONTINUATIVO ED OBBLIGATORIO CORRISPOSTO GIORNALMENTE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI TALUNE GIORNATE DI MANCATA PRESTAZIONE DEL LAVORO - INCLUSIONE.*

Affinché un emolumento, corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti, possa considerarsi facente parte della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, è necessario e sufficiente che esso rivesta i caratteri della continuità e dell'obbligatorietà, i quali vanno riconosciuti ad un emolumento che, secondo la disciplina collettiva, sia corrisposto giornalmente, con la sola esclusione di talune giornate di mancata prestazione del lavoro. (Conf 2485/80, mass n 406219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)