Sez. L, Sentenza n. 2485 del 16/04/1980 (Rv. 406219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - INDUZIONE - CONDIZIONI - INDENNITA DI MAGGIOR LAVORO E DI DISAGIO - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SOMME CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO - INDUZIONE - CONDIZIONI - INDENNITA DI MAGGIOR LAVORO E DI DISAGIO - INCLUSIONE.*
Perche una remunerazione del datore di lavoro in favore dei suoi dipendenti, quale ne sia la denominazione, si debba considerare facente parte della retribuzione ai fini del calcolo dell'indennita di anzianita e della retribuzione durante le ferie, nonche per quanto attiene alla tredicesima e quattordicesima mensilita previste dalla contrattazione collettiva applicabile, e necessario e sufficiente che essa rivesta i caratteri della continuita e della obbligatorieta. E continuativa l'indennita (denominata di 'maggior lavorò e di 'disagiò) che sia prevista e disciplinata come giornaliera integrazione della retribuzione e sia soltanto esclusa con riferimento a talune giornate di lavoro non prestato. (V 236/77, mass n 383760; (V 59/75, mass n 373200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)