Sez. 1, Sentenza n. 334 del 12/01/1995 (Rv. 489658 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Figli maggiorenni - Convivenza con il genitore non proprietario della casa - Assegnazione a quest'ultimo della casa familiare - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento - Criteri.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
In tema di provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, l'art. 155, quarto comma cod. civ. - nel testo introdotto dall'art. 36 della legge 19 maggio 1975, n. 151 -, secondo cui l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al coniuge affidatario di prole minore, anche nel caso in cui la proprietà sia dell'altro coniuge, non esclude che analogo sacrificio dell'interesse del coniuge proprietario possa essere disposto, in estensiva applicazione di quanto al riguardo previsto, con riferimento al divorzio, dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74, anche nel caso in cui non vi sia luogo alla detta pronunzia di affidamento, per essere i figli maggiorenni, ma si debba, nondimeno, in relazione alle specifiche circostanze - il cui apprezzamento va condotto con rigore proporzionalmente crescente per effetto dell'aumento dell'età e, comunque, presuppone la incolpevole mancanza di autosufficienza economica o anche soltanto psicofisica, da parte dei figli stessi -, assicurare a questi ultimi la continuità dell'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita della famiglia, con la convivenza con il genitore non proprietario della casa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)