Sez. 1, Sentenza n. 1043 del 02/03/1978 (Rv. 390390 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA PARTE FALLITA IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE - VALIDITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE DELLA PARTE FALLITA IN EPOCA ANTERIORE ALLA NOTIFICAZIONE - VALIDITA.*
E valida l'impugnazione notificata al procuratore della parte, ancorche questa sia stata dichiarata fallita prima della notificazione stessa, in quanto il fallito conserva la capacita processuale non solo rispetto ai beni e ai diritti non acquisibili alla massa ai sensi dell'art 46 legge fallimentare, ma anche rispetto a quei rapporti patrimoniali che, pur essendo suscettibili di esser compresi nel fallimento e assoggettati ai poteri della curatela fallimentare, non siano stati di fatto acquisiti alla massa del fallimento, i cui organi abbiano omesso di agire, anche giudizialmente: in tale situazione di inerzia degli organi fallimentari, pertanto, il fallito e legittimato a provvedere per proprio conto e con i propri mezzi alla tutela giudiziale dei suddetti rapporti, e la controparte non puo opporre, ne il giudice rilevare ex officio, il difetto di poteri e di legittimazione processuale. (V 1858/75, mass n 375527; (V 4040/74, mass n 372642).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)