diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 7410 del 23/03/2017 (Rv. 643695 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Mancata proposizione di ricorso per cassazione – Responsabilità professionale – Distribuzione degli oneri probatori – Prova dell’avvenuta conclusione del contratto di patrocinio a carico del cliente – Sufficienza – Mancato rilascio della procura speciale a ricorrere per cassazione – Idoneità ad esonerare il professionista dalla propria responsabilità – Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643695-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, quando il cliente abbia provato la conclusione del contratto di patrocinio, con il conferimento dell'incarico al legale per agire nei gradi di merito, non è necessario il rilascio di un ulteriore mandato per agire in sede di legittimità, la cui prova sia a carico del primo, sicchè la sola circostanza che non sia stata conferita la prevista procura speciale non esclude la responsabilità del professionista per mancata proposizione tempestiva del relativo ricorso, gravando sull’avvocato l’onere di provare di aver sollecitato il cliente a fornire indicazioni circa la propria intenzione d’impugnare la sentenza sfavorevole di secondo grado, di averlo informato di questo esito e delle conseguenze dell’omessa impugnazione, nonchè di non aver agito per fatto a sé non imputabile o per la sopravvenuta cessazione del rapporto contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)