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Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013 (Rv. 625387 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI | Errore professionale addebitabile all'avvocato nei confronti del cliente per definitiva perdita del diritto - Mancata impugnazione di sentenza ed omessa informazione del cliente - Conseguenze - Inadempimento integrale del professionista - Configurabilità - Diritto al corrispettivo per l'attività difensiva svolta - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625387-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI

L'errore professionale addebitabile all'avvocato, consistente nella mancata impugnazione di una sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo per irritualità della riassunzione dello stesso, nonché nell'omessa informazione del cliente circa le conseguenze di essa, con definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)