Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26481 del 09/12/2011 (Rv. 620692 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Permesso umanitario - Situazione giuridica sottesa - Diritto soggettivo perfetto - Verifica della Commissione territoriale - Decisione negativa - Ricorribilità davanti al giudice ordinario - Necessità - Provvedimento negativo del Questore - Illegittimità - Ricorribilità davanti al giudice ordinario - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale dello straniero, la decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, è ricorribile, ai sensi del successivo art. 35, davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perchè provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il Questore, ancorché privo di potere discrezionale, abbia assunto irritualmente un provvedimento negativo, indipendentemente dalla deliberazione della Commissione, deve essere adìto il giudice ordinario, al fine di ottenerne il conseguimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)