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Sez. 1, Sentenza n. 482 del 16/02/1966 (Rv. 320958 - 01)

SOCIETA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DELIBERAZIONE DI REVOCA - EFFETTI RISPETTO ALLA DESTINAZIONE DEI BENI SOCIALI.*
Stato
decisa il 1966-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320958-01

SOCIETA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - DELIBERAZIONE DI REVOCA - EFFETTI RISPETTO ALLA DESTINAZIONE DEI BENI SOCIALI.*

Lo scioglimento della societa, quale stato che interessa direttamente i soci, puo da costoro essere posto nel nulla -deliberazione di revoca dello scioglimento- e la relativa deliberazione, se importa reviviscenza ex tunc della situazione giuridica preesistente, non puo non tradursi anche nel ripristino ex tunc della destinazione allo scopo originario, per la nuova durata di tempo stabilita, dei beni sociali, astrattamente gia spettanti ai singoli soci, nei limiti delle rispettive quote, per effetto dello scioglimento, ma in realta immobilizzati, durante lo stato di liquidazione per le esigenze di questa. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2448, Cod. Civ. art. 2323, Cod. Civ. art. 2272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)