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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6692 del 03/05/2012 (Rv. 622548 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ | Società in nome collettivo - Avvenuto scioglimento per delibera dei soci - Termine per la dichiarazione di fallimento - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Sussistenza - Decorso di un anno dal verificarsi della causa di scioglimento - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622548-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - SOCIETÀ

In caso di scioglimento della società in nome collettivo in seguito a decisione dei soci, il fallimento della società (ed eventualmente dei soci) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 legge fall., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e non già dal mero verificarsi della causa di scioglimento atteso che questo è astrattamente revocabile con diversa volontà dei soci, e che, per quanto le cause di scioglimento operino di diritto, tuttavia, verificatasi una di esse, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2312

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)