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Sez. 4, Sentenza n. 16399 del 03/10/1990 Ud. (dep. 13/12/1990) Rv. 185995 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA E SPECIFICA - CASI IN CUI È NECESSARIA - INDICAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185995-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - IMPUGNAZIONE AUTONOMA E SPECIFICA - CASI IN CUI È NECESSARIA - INDICAZIONE.*

L'ordinanza dichiarativa di contumacia, allorché viene denunziata per un vizio di motivazione concernente l'impedimento a comparire dell'imputato e non per la irregolare Costituzione del rapporto processuale, deve essere impugnata in modo autonomo e specifico. Tale provvedimento, come tutti quelli presi in considerazione dallo art. 438 cod. proc. pen., è invero, soggetto alla disciplina dell'art. 200 stesso codice, con la conseguenza che diviene definitivo ove non venga assoggettato a specifico e distinto gravame. (V mass n 180122; (Conf mass n 184725; (Conf mass n 182279, ed ivi citate; (Conf mass n 174227).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)