Sez. U, Sentenza n. 203 del 23/11/1988 Ud. (dep. 11/01/1989) Rv. 180122 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ ATTINENTI ALLA VOCATIO IN IUDICIUM DELL'IMPUTATO CONTUMACE - RILEVABILITÀ ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI L'IMPUTATO O LA DIFESA - ATTI PRELIMINARI E CITAZIONE IN GIUDIZIO - NULLITÀ ATTINENTI ALLA VOCATIO IN IUDICIUM DELL'IMPUTATO CONTUMACE - RILEVABILITÀ ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DI CONTUMACIA - FATTISPECIE.*
La notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata al domicilio reale, ma non a mani proprie dell'imputato, anziché in quello eletto realizza una nullità assoluta che, concernendo la vocatio in judicium dell'imputato e, quindi, la rituale Costituzione del rapporto giuridico processuale, S'inquadra nella previsione dell'art. 185, comma secondo, cod. proc. pen.. come tale essa è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del procedimento non soffrendo preclusione alcuna ad eccezione del giudicato, sicché risulta del tutto svincolata dall'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa di contumacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)