Sez. 1 - , Sentenza n. 50381 del 07/06/2018 Ud. (dep. 07/11/2018) Rv. 274537 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Elemento soggettivo - Carattere biasimevole od illegittimo della finalità perseguita dall'agente - Necessità - Esclusione - Coscienza e volontà della molestia o del disturbo – Sufficienza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva ravvisato il reato di molestie nella condotta dell'imputato, il quale aveva effettuato sull'utenza telefonica della ex convivente nove chiamate, rimaste senza risposta, in un lasso temporale di poche decine di minuti ed in orario notturno, affermando di avere agito con il solo fine di concordare una visita con la figlia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)