Sez. 1, Sentenza n. 33267 del 11/06/2013 Ud. (dep. 31/07/2013) Rv. 256992 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestia o disturbo alle persone - Elemento soggettivo - Carattere biasimevole od illegittimo della finalità perseguita dall'agente - Necessità - Esclusione - Coscienza e volontà della molestia o del disturbo quale portato della condotta tenuta - Sufficienza.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE
In tema di molestia e disturbo alle persone, l'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l'eventuale convinzione dell'agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)